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TITOLO PRIMO
Art. 1 Costituzione e scopi
È costituita una Associazione di Volontariato denominata: Viviamo In Positivo - VIP Torino Onlus con sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
L'Associazione Viviamo In Positivo - VIP Torino Onlus assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) in conformità alla Legge Quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 e il D.L. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.
L'Associazione Viviamo In Positivo - VIP Torino Onlus è democratica, apartitica, e aconfessionale, a carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito socio-assistenziale.
Art. 2 Finalità
L'associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale, sociale con l'assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore di persone in difficoltà e di soggetti svantaggiati.
In particolare l'associazione si propone di:
Art. 3. Attività sociali
In particolare per il perseguimento degli scopi sociali l'associazione può svolgere le seguenti attività:
Per il perseguimento delle proprie attività l'associazione può aderire ad organizzazioni locali, nazionali e internazionali e collaborare con altri enti pubblici e privati.
Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
È fatto divieto svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma salvo quelle direttamente connesse.
L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro il limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
TITOLO SECONDO
Gli associati
Art. 4. Soci
Il numero dei soci è illimitato. Alla associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.
Art. 5. Modalità di ammissione
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
È compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta con motivazioni l'interessato potrà presentare ricorso all'assemblea dei soci.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. N. 460/97 fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi e la possibilità di esservi eletti, l'approvazione del bilancio.
Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.
I soci sono tenuti:
I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'associazione sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
I soci che prestano attività volontaria saranno assicurati, dalla associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 7 Scioglimento del rapporto sociale
La qualità di socio si perde per:
L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
In specifico, costituisce causa di sospensione e/o esclusione:
a) costituisce causa di esclusione: la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato;
b) costituisce causa di esclusione: l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l'alcolismo;
c) costituisce causa di esclusione: l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi;
d) costituisce causa di sospensione: una qualsiasi misura di sicurezza;
e) costituisce causa di esclusione: l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P;
f) costituisce causa di esclusione: una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione;
g) costituisce causa di esclusione: una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti presso i quali si presta servizio;
h) costituisce causa di sospensione e/o esclusione: utilizzare il nome o la divisa dell'Associazione per attività non autorizzate dal Consiglio Direttivo;
i) costituisce causa di sospensione e/o esclusione: fare uscite in piazza per raccogliere fondi come clown professionisti senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO TERZO
Patrimonio Sociale
Art. 8. Finanziamento dell'associazione
Le spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; eventuali contributi straordinari a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote e i contributi straordinari non sono rivalutabili, né restituibili;
b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali;
d) da altri enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di privati;
f) contributi di organismi internazionali;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 9. Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall'eventuale fondo di riserva costituito con le eccedenze del bilancio.
E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO QUARTO
Esercizio sociale e Bilancio
Art. 10. Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell'associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 11. Bilancio
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci la relazione sull'attività svolta e il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Art. 12 Utili e residui attivi
Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali.
Art. 13. Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
TITOLO QUINTO
Amministrazione dell'associazione
Art. 14. Organi sociali
Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:
l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Art. 15. L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
La convocazione è inoltrata per iscritto con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario dell'Associazione, o in sua mancanza da un socio a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del segretario.
L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per:
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione, o da altro associato in sua assenza.
Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno.
In seconda convocazione, da tenersi in giornata diversa da quella prevista per la prima convocazione, l'Assemblea è idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può
avere più di una delega. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali, di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'associazione e che non abbia avuto o non abbia in corso provvedimenti disciplinari.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Assemblea straordinaria dei Soci
La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 15.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 16. Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
Art. 17. Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Esso è composto da un numero minimo di tre membri fino a sette membri, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il vice presidente e il segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire per iscritto a ciascun consigliere, anche via posta elettronica, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario che lo ha redatto, viene conservato agli atti e inserito nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio tenuto a cura del Segretario.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
Art. 18. Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 19. Il Vice Presidente
Sostituisce il Presidente in caso di assenza. Svolge incarichi utili per sostenere insieme al Presidente la gestione dell'Associazione-
Art. 20. Il Segretario
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
Art. 21. Il Tesoriere
Il ruolo di Tesoriere può essere svolto dal Segretario, dal Vicepresidente o da altro consigliere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. IL Tesoriere coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
a) predispone lo schema del Bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro la metà di marzo;
b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della contabilità relativa;
c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 22. I consiglieri
I Consiglieri ove il Consiglio Direttivo sia composto da 5 persone, concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non é attribuita né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell'Associazione in quanto la loro opera va espletata solo collegialmente tenuto presente che l'unico legale rappresentante della Associazione é il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni. I Consiglieri possono essere massimo 3.
TITOLO SESTO
Disposizioni varie e finali
Art. 23. Controversie tra gli associati
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione.
Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.
Il Collegio dei probiviri
Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili tre volte.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Art. 24. Scioglimento dell'associazione
L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
Art. 25. Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento cessazione ovvero estinzione dell'associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione di volontariato, avente analoghe finalità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.
Art. 26. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
Il Consiglio Direttivo dell'associazione Viviamo In Positivo - VIP Torino Onlus, presa visione del presente Statuto, composto da n. 26 articoli, ne approvano il contenuto in data odierna.
CLICCA QUI PER SCARICARE LO STATUTO UFFICIALE DI VIP TORINO ONLUS